IL TRIBUANLE Ha pronunciato la seguente ordinanza sull'istanza di riesame proposta il 7 luglio 1997 dalla difesa di Riccio Michele contro il decreto 3 luglio 1997 con il quale il procuratore della Repubblica presso il tribunale di Genova ha ordinato il sequestro probatorio della documentazione concernente i fatti per cui lo stesso e' indagato, esistente nella cella del carcere ove il Riccio e' detenuto; Premesso che il Riccio e' indagato per numerosi reati d concorso nell'acquisto, detenzione, cessione a terzi di sostanza stupefacente (art. 71 e 74 legge 22 dicembre 1975 n. 685, 73 ed 80 d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309), peculato (art. 314 c.p.p) e falso in atti pubblici (art. 476 e 479 c.p.) commessi (dal dicembre 1983 alla primavera del 1984) quali reati-fine nell'ambito di un'associazione per delinquere (art. 416 c.p., 75 legge 22 dicembre 1975, n. 685, 74 d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309) costituita con Piccolo Angelo, Doneddu Gianmario, Del Vecchio Giuseppe, ed attiva dal 1983 sino alla primavera del 1994, reati aggravati dalla violazione dei doveri inerenti una pubblica funzione (di ufficiale - ora colonnello - dell'Arma dei carabinieri); Rilevato: che in data 3 luglio 1997 il provvedimento qui impugnato e' stato eseguito, previa perquisizione della cella occupata dal col. Riccio presso Forte Boccea, con il sequestro di numerosi fogli manoscritti dall'indagato; che la motivazione del provvedimento di sequestro fa esplicito riferimento alla natura della documentazione ricercata, precisando che la stessa viene sottoposta a sequestro in quanto predisposta dal Riccio, con funzione di appunti, al fine di piu' agevolmente rispondere all'interrogatorio reso dallo stesso indagato in data 1 luglio 1997; che infatti lo stesso p.m. precisa il proprio intento di "verificare se in detta documentazione siano riportate circostanze diverse da quelle poi verbalmente riferite"; che il sequestro appare pertanto rivolto a documenti che concernono i reati per cui si procede sol perche' concernono la linea di difesa predisposta dall'indagato, con particolare riferimento agli interrogatori resi e da rendere; che dunque l'oggetto della ricerca probatoria e' costituito direttamente non dai fatti (poiche' non si ricercano documenti preesistenti e coevi ai comportamenti indagati) ma dalla versione che, sui fatti, l'indagato si e' preparato a rendere nel procedimento, in vista di attivita' difensive; che la previsione dell'art. 103 c.p.p., il quale esclude la sequestrabilita' non solo della corrispondenza tra imputato e difensore, ma anche di "carte e documenti relativi all'oggetto della difesa" esistenti presso il difensore (o i consulenti tecnici) costituisce scelta legislativa non discrezionale e libera, ma vincolata al rispetto dell'art. 24 della Costituzione, che riconosce la difesa come "diritto inviolabile" la norma dunque e' dettata dal rispetto per il diritto di difesa, e non da un privilegio soggettivo dei difensori; che, in generale, e' del tutto razionale una diversita' di regime tra i sequestri presso il difensore ed i sequestri presso l'imputato, ben potendosi presumere - in linea generale, la destinazione difensiva degli atti provenienti dall'imputato per il difensore, e non invece quella di atti concernenti i fatti - reato rinvenuti presso la persona dell'imputato; che, sebbene solitamente sia facile presumere che la documentazione esistente presso l'imputato possa avere con i fatti indagati legami piu' intensi della semplice predisposizione della difesa nel procedimento, nel caso di specie la specifica motivazione del provvedimento, e la circostanza che la ricerca abbia ad oggetto documenti certamente formati dopo l'inizio della carcerazione, conferiscono invece al provvedimento impugnato una valenza esclusivamente rivolta ad atti destinati ad aiutare la memoria in occasione degli interrogatori, in esplicito contrasto con la "inviolabilita'" della difesa personale dell'indagato; che attribuire al p.m. il potere di sottoporre a sequestro appunti certamente ed esclusivamente finalizzati alla difesa dell'imputato (anche se solo personale anziche' tecnica) consente all'accusa una palese interferenza nella gestione del procedimento della sua controparte, e pone cosi' problemi di violazione di quel diritto di difesa che la Costituzione vuole invece "inviolabile"; che il carattere di inviolabilita' del diritto di difesa non puo' essere riservato al solo difensore, senza creare problemi di illegittimita' costituzionale per violazione del principio di uguaglianza tra due momenti - difesa personale e difesa tecnica - che costituiscono articolazioni attuative di un unico principio; che tuttavia il testo dell'art. 103 appare attualmente limitato ad una tutela della sfera relativa alla sola difesa tecnica, e non consente un'interpretazione, estensiva o analogica, che non sia contenuta in una decisione della Corte costituzionale, cui la questione deve pertanto essere rimessa in via pregiudiziale.